(Il testo
riportato non riveste carattere di ufficialità)
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA
SAPIENZA"
IL
RETTORE
VISTO
il T.U. delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con R.D. 31/8/1935
n. 1592;
VISTO
il D.P.R. I 1 luglio 1980 n. 382;
VISTA
la legge 19 novembre 1990 n. 341;
VISTO
il D.leg. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO
il D.leg. 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni e integrazioni ed in
particolare l'art. 73 comma 3;
VISTA
la legge 23 dicembre 1996 n. 662;
VISTO
il D.M. 31 luglio 1997 che traccia le linee guida per la stipula delle
convenzioni fra Università e Regioni;
VISTA
la legge 19 ottobre 1999 n. 370, ed in particolare il comma 10 dell'articolo 8;
CONSIDERATO
che la espressa dizione dell'art. 8 comma 10 della legge 370/99 porta ad
escludere la semplice equiparazione a livello funzionale del personale di cui
all'art. 6 comma 5 dei D.leg. 502/92 ai ricercatori universitari;
CONSIDERATO
che tale ipotesi appare suffragata dalla natura delle norme dichiarate
applicabili, in quanto il richiamo all'art. 12 commi 1, 2, 3, 4, 6, 7 della
legge 341/90 comporta automaticamente il conferimento dei diritti e
l'assolvimento degli obblighi previsti dalle norme sullo stato giuridico dei
ricercatori, con l'espressa applicazione degli artt. 30, 31 e 32 del D.P.R.
382/80, che disciplinano lo stato giuridico dei ricercatori;
CONSIDERATO
che l'assolvimento obbligatorio di attività didattica di cui all'art. 12 comma
7 - per svolgere la quale occorre adeguarsi a orari di lavoro non scelti dal
docente ma eterodeterminati - risulta incompatibile con l'attività tecnico
amministrativa, sempre vincolata ad orari di lavoro tipizzati;
CONSIDERATO
che l'art. 1 della Legge 662/96 sancisce anche per il personale di cui all'art.
6/502 la incompatibilità riguardo all'attività extra moenia;
CONSIDERATO
che l'art. 73 del D.Legge 29/93 prevede anche per lo stesso personale l'obbligo
di iscrizione agli albi professionali;
CONSIDERATO
che l'art. 8 comma 3 del D.M. 31 luglio 1997 afferma per tutto il personale
medico l'inscindibilità delle tre attività di didattica ricerca e assistenza;
RITENUTO
pertanto che la disposizione di cui alla Legge 370/99 appare come l'ultimo e
definitivo passaggio di una complessa evoluzione normativa che ha condotto il
personale di cui all'art. 6 comma 5 del D.Leg. 502/92 da uno status di
personale non docente ad uno status di personale docente;
CONSIDERATO
l'opportunità di provvedere, anche ai fini di evitare dispendiosi contenziosi;
DECRETA
Per effetto dell'art. 8 della Legge 370/99 il personale di cui
all'art. 6 del D.Leg. 502/92 sottoelencato che svolge funzioni assistenziali è
inquadrato a decorrere dal 27 ottobre 1999 nel ruolo dei ricercatori
universitari.
IL
RETTORE
Prof.
Giuseppe D'Ascenzo
Roma
21 gennaio 2000